Occupazione
Occupazione
() appropriativa (d. amm.)
() come modo di acquisto della propriet à (d. civ.)
L'art. 923 c.c. enumerava tra le res nullius anche gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca, ma la L. 157/1992 ha disposto che la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunit à nazionale e internazionale; pertanto, l'() di animali oggetto di caccia costituisce occupazione di res alicuius, non pi ù di res nullius, integrando un illecito, ove difetti la relativa autorizzazione (licenza), nonch é le altre condizioni previste dalla legge sulla caccia.
Per aversi () sono necessari:
l'impossessamento del bene;
l'intenzione di farlo proprio (animus occupandi).
() d'azienda (d. pen.)
Pu ò escludersi, tuttavia, l'applicabilit à della norma (dichiarata costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 220 del 17-7-1975), in quanto l'elemento intenzionale della () è generalmente diverso e ulteriore rispetto a quello di impedire o turbare il normale svolgimento (ottenere un miglioramento retributivo, far revocare un provvedimento discriminatorio, impedire lo smobilizzo totale o parziale dell'azienda, far ritirare un licenziamento collettivo).
Secondo dottrina minoritaria potrebbe applicarsi l'art. 633 co. 1 c.p. che punisce l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto.
Inoltre, la permanenza nell'azienda con astensione dall'attivit à lavorativa pu ò essere ricondotta nell'ambito dell'esercizio del diritto di sciopero e, in ogni caso, essa rimane per lo pi ù un'attivit à civilmente illecita, senza divenire anche una fattispecie penalmente sanzionata.
() d'urgenza (d. amm.)
Si ha quando per motivi di pubblica utilit à occorre disporre della propriet à privata, al fine di eseguire opere necessarie per la collettivit à. In tal caso, la P.A. occupa il fondo immediatamente, corrispondendo un congruo indennizzo.
Il D.P.R. 8-6-2001, n. 327, T.U. dell'espropriazione per pubblica utilit à ha inizialmente fatto scomparire l'istituto dell'() sostituendola con un pi ù snello procedimento di espropriazione d'urgenza. Tale forma di occupazione viene, invece, riproposta con il D.Lgs. 302/2002, per cui il T.U. disciplina all'art. 22bis nuovamente detto istituto.
L'art. 43 del T.U., invece, disciplina gli effetti dell'utilizzazione, da parte della P.A., di un immobile occupato sine titulo e precisamente modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilit à . La mancanza del provvedimento di esproprio o del suo presupposto costituito dalla dichiarazione di pubblica utilit à rende, infatti, illegittimo il comportamento della P.A.; di conseguenza, il sacrificio della propriet à costituisce un illecito civile e quindi fa sorgere il diritto al risarcimento del danno.
L'amministrazione che compie l'utilizzazione senza titolo ha, tuttavia, il potere discrezionale di disporre un atto di acquisizione (che viene trascritto nei registri immobiliari) al proprio patrimonio indisponibile, fermo restando il diritto del proprietario al risarcimento del danno, che è dovuto nella misura corrispondente al valore del bene e se l'occupazione riguarda un terreno edificabile si tiene conto di quanto previsto dall'art. 37 (co. 3-7) e in particolare delle possibilit à legali ed effettive di edificazione (art. 43, co. 6).
() di porzione di fondo attiguo (d. civ.; d. amm.)




