Eucaristia

Eucaristia can. 897-958

Sacramento
nel quale è presente, viene offerto e si riceve Cristo Signore; per essa la Chiesa continuamente vive e cresce.
Il sacrificio eucaristico è, a un tempo:
memoriale della morte e della resurrezione del Signore;
continuazione nei secoli del sacrificio della Croce.
Tutti i fedeli debbono avere nel massimo onore la Santissima (—) e, di conseguenza:
— partecipare attivamente alla sua celebrazione (S. Messa);
— ricevere con frequenza e massima devozione questo sacramento (S. Comunione);
— venerarlo con la massima adorazione (adorazione eucaristica).
Ministro del sacramento, in grado di celebrare l’(—) nella persona di Cristo, è il solo sacerdote [vedi Presbitero] validamente ordinato e che non ne sia impedito canonicamente.
Ai sacerdoti è raccomandata caldamente la celebrazione quotidiana dell’(—); non è consentito, però, celebrare più di una volta al giorno: il Vescovo diocesano, tuttavia, nel caso vi sia scarsità di sacerdoti e lo richiede la necessità pastorale, può autorizzare i sacerdoti a celebrare due volte al giorno (c.d. binazione) e, nelle domeniche e feste di precetto, anche tre (c.d. trinazione). In ogni caso, salvo vi sia un giusto e ragionevole motivo, il sacerdote non può celebrare il Sacrificio eucaristico senza la presenza di almeno qualche fedele.
Ministri ordinari per la distribuzione della sacra comunione sono il Vescovo, il sacerdote, il diacono; ministro straordinario, nei casi lo esigano la utilità e necessità pastorale, è l’accolito [vedi Ministeri istituiti] o anche un altro fedele che ne abbia avuto mandato.
La celebrazione e la distribuzione dell’(—) (che può avvenire in qualunque giorno e ora non proibiti dalle norme liturgiche) deve di norma essere compiuta in un luogo sacro, sopra un altare dedicato o benedetto.
Il sacrificio eucaristico deve essere celebrato con pane di frumento e vino d’uva, non corrotti, aggiungendo al vino qualche goccia d’acqua.
Non è assolutamente lecito anche in caso di estrema necessità, consacrare una materia senza l’altra o anche l’una e l’altra però fuori della celebrazione eucaristica.
Può è deve essere ammesso alla santa comunione ogni battezzato il quale non ne abbia la proibizione dal diritto. Occorre, comunque, che egli possegga una sufficiente conoscenza e un’accurata preparazione, in modo da essere in grado di assumere con fede e devozione il Corpo del Signore.
A tal uopo è dettagliatamente regolata l’ammissione dei fanciulli alla santa comunione (c.d. prima comunione).
Per ricevere lecitamente la santa comunione debbono sussistere determinati requisiti:
legali: non possono essere ammessi gli scomunicati [vedi Scomunica] e gli interdetti [vedi Interdetto] nonché tutti coloro che ostinatamente perseverino in un grave peccato;
spirituali: chi ha la consapevolezza di essere in peccato grave non può comunicarsi (e, tantomeno, se sacerdote celebrare la Messa) senza aver premesso la confessione sacramentale [vedi Penitenza, Sacramento della] o, se ciò sia impossibile, un atto di contrizione perfetta (che include il proposito di confessarsi al più presto);
fisici: il comunicando deve essere digiuno da almeno un’ora, di cibo o bevande, escluse l’acqua e le medicine (c.d. digiuno eucaristico): eccezioni sono previste per gli infermi, gli anziani e i sacerdoti che debbono binare o trinare.
Ogni fedele, una volta ammesso alla Santissima (—), è tenuto all’obbligo di ricevere la santa comunione almeno una volta all’anno, di regola durante il tempo pasquale (c.d. precetto pasquale).
La Santissima (—), deve essere conservata (sotto le specie del pane = ostie consacrate) nella chiesa cattedrale, in ogni chiesa parrocchiale e nella chiesa (o oratorio) annessa alla casa di un istituto religioso o di una società di vita consacrata [vedi Istituti di vita consacrata]. Tali luoghi sacri debbono restare aperti almeno qualche ora al giorno perchè i fedeli possano trattenersi in preghiera (adorazione) dinanzi al Santissimo Sacramento.