Esclaustrazione

Esclaustrazione can. 686-687 c.j.c.

Uscita temporanea del religioso dall’istituto, per una causa grave e per non più di tre anni; essa può essere:
— o richiesta dall’interessato;
— ovvero imposta dalla Santa Sede o dal Vescovo diocesano rispettivamente per gli istituti di diritto pontificio o diocesano .
Vi si fa ricorso, su richiesta del Moderatore supremo, quando si ritiene che la presenza del religioso pregiudichi gravemente la vita dell’istituto ovvero che il religioso renda insopportabile la vita della comunità.
Il relativo permesso (indulto) è concesso dal Moderatore supremo, col consenso del suo Consiglio e, anche se si tratta di un chierico, di quello del Vescovo del luogo in cui il religioso dovrà dimorare. Per le monache l’indulto è di esclusiva competenza della Sede Apostolica.