Concilio ecumenico

Concilio ecumenico can. 337-341 c.j.c.

Assemblea di tutti i Vescovi del mondo attraverso la quale il Collegio episcopale esercita in modo solenne la potestà sulla Chiesa universale.
Il (—), pur godendo per sua natura, di potestà suprema su tutta la Chiesa non è, però, un organo sopraordinato al Romano Pontefice (tesi del conciliarismo sostenuta in passato), per cui non è possibile far ricorso al (—) contro una sentenza del Pontefice.
Spetta unicamente al Romano Pontefice:
— convocare il (—);
— presiederlo personalmente o tramite un delegato;
— stabilirne l’ordine del giorno e il regolamento dei lavori (i Padri conciliari possono aggiungere altri argomenti da trattare, ma solo con l’approvazione del Romano Pontefice);
— trasferirlo, sospenderlo o scioglierlo;
— approvarne i decreti.
Hanno il diritto-dovere di partecipare al (—), con voto, tutti e soltanto i Vescovi membri del Collegio episcopale. L’autorità suprema della Chiesa può convocare per il (—) anche altri che non siano insigniti della dignità episcopale (ad es. superiori degli istituti) determinandone le modalità di partecipazione.
La vacanza della Sede apostolica [vedi Sede vacante] sospende ipso iure il (—) finché il nuovo Pontefice non ordini la ripresa dei lavori o decida di scioglierlo.
I decreti del (—) acquistano forza obbligatoria solo se sono stati approvati dal Romano Pontefice insieme ai Padri conciliari, o dal Pontefice stesso successivamente confermati e, per suo comando, promulgati.