Abbandono della fede

Abbandono della fede can. 194, 694 c.j.c.

Causa di rimozione dall’ufficio ecclesiastico che può essere sollecitata soltanto se l’(—) consti da una dichiarazione dell’autorità competente.
Per i religiosi l’(—) comporta la dimissione [vedi Dimissione dei religiosi] dall’istituto: in tal caso il superiore maggiore [vedi Superiori degli istituti religiosi], raccolte le prove, emette la dichiarazione del fatto, perché la dimissione consti giuridicamente.