Mutui

Mutui

Per coloro che hanno sottoscritto mutui ed altre forme di indebitamento le condizioni contrattuali (valore del tasso d’interesse, modalità di determinazione del tasso etc.) già pattuite non hanno subito modifiche: salvo che le parti non abbiano deciso diversamente, il contratto non può essere sciolto.
Occorre distinguere fra:
mutui in ECU. Il 1° gennaio 1999 sono stati convertiti automaticamente in euro; interessi, rate e tutte le altre condizioni non hanno subito modifiche;
mutui in lire. Il debitore può chiedere la conversione del mutuo in euro ma ciò non comporterà alcuna modifica delle altre condizioni contrattuali. Dal 1° gennaio 2002, in ogni caso, tutti i mutui saranno automaticamente convertiti in euro;
accensione di un nuovo mutuo. Se la banca offre un tale prodotto, si può sottoscrivere un mutuo in euro, oppure si può optare per il più tradizionale contratto in lire. Resta ferma la data del 2002 per l’automatica conversione in euro;
mutui a tasso fisso. L’introduzione dell’euro non ha inciso sulle condizioni del contratto a suo tempo firmato. Vista la discesa dei tassi d’interesse, ciascun soggetto valuta se rinegoziare il mutuo, oppure estinguere il vecchio ed accenderne uno nuovo a tassi più favorevoli;
mutui a tasso variabile. Dal 1° gennaio 1999, i vecchi parametri finanziari di indicizzazione non sono più utilizzabili; alcuni dei vecchi parametri di riferimento sono stati automaticamente sostituiti con nuovi parametri, mentre altri sono scomparsi definitivamente. Se il mutuo era agganciato a parametri che sono stati sostituiti con l’introduzione dell’euro, allora si deve fare automaticamente riferimento ai nuovi indici.
Nel caso di mutui indicizzati al tasso ufficiale di sconto (TUS), poiché quest’ultimo è scomparso, insieme al Rendistato, il decreto legislativo del 24 giugno 1998, n. 213 ha previsto che a partire dal 1° gennaio 1999 e per un periodo massimo di cinque anni la Banca d’Italia determina periodicamente un tasso ufficiale di riferimento che sostituisce il TUS.
Qualora il mutuo era agganciato ad un indice per il quale non è stata prevista la sostituzione automatica, il decreto legislativo n. 213/98 ha deliberato il ricorso ad un arbitratore unico oppure ad un collegio di arbitratori se il valore dello strumento giuridico supera i cinquecento milioni.