Denuncia di nuova opera e di danno temuto

Si tratta di azioni cautelari (dette azioni di nunciazione) miranti a prevenire il danno o il pregiudizio che può derivare da una nuova opera o da una cosa altrui.
In particolare, la denuncia di nuova opera, prevista dall’art. 1171 c.c., si caratterizza per il pericolo di danno che può provocare l’attività innovatrice dell’uomo. Essa è concessa al proprietario, al titolare di un altro diritto reale di godimento o al possessore, i quali abbiano ragione di temere che da un’opera o attività, da altri intrapresa sulla proprietà o fondo vicini, stia per derivare un danno alla cosa che forma oggetto del loro diritto o del loro possesso, per ottenere dal giudice un provvedimento che sospenda l’esecuzione dell’opera o che disponga l’adozione di opportune cautele. Tra i presupposti oggettivi necessari per la concessione del provvedimento cautelare vi è quello della attualità della violazione lamentata, sicché l’azione non è proponibile se l’opera è terminata o se è trascorso un anno dal suo inizio.
La denuncia di danno temuto, prevista dall’art. 1172 c.c., è invece concessa al proprietario, al titolare di altro diritto reale di godimento o al possessore, i quali abbiano ragione di temere che da un qualsiasi edificio, albero o altra cosa inanimata che sia già esistente nella proprietà o fondo vicini derivi il pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del loro diritto o del loro possesso per ottenere dal giudice un provvedimento immediato che disponga le opportune cautele.
Il presupposto fondamentale, in entrambi i casi, è l’urgenza di provvedere, determinata dall’esistenza di un pericolo cui il ritardo può esporre il diritto (periculum in mora), al quale deve accompagnarsi un’approssimativa verosimiglianza circa l’esistenza del diritto stesso.