Antenne

Generalità - Secondo quanto disposto dall’art. 1 della L. 6-5-1940, n. 554 (Disciplina dell’uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche) i proprietari di uno stabile non possono opporsi alla installazione, nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti dello stesso stabile. La medesima legge, all’art. 2, soggiunge che tali installazioni non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, né arrecare danni alla stessa o a terzi.
Più di recente il D.P.R. 29-3-1973, n. 156 (Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) ha stabilito, all’art. 232, che negli impianti di telecomunicazioni i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Il proprietario o il condòmino non può opporsi all’appoggio di antenne o di sostegni, nonché al passaggio, nell’immobile di sua proprietà, di condutture, fili o qualsiasi altro impianto occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condòmini.
Installazione su terrazzo di proprietà esclusiva
- Pur permanendo il diritto di installazione, la messa in opera dell’antenna deve essere realizzata in maniera tale da arrecare il minor fastidio possibile, per salvaguardare il diritto di proprietà e la connessa facoltà di usare liberamente del terrazzo. Ciò implica che, qualora il proprietario del terrazzo abbia la necessità che le antenne siano rimosse e riallocate diversamente (ad esempio, a seguito dello svolgimento di lavori volti a rendere il terrazzo più funzionale), la spesa dovrà essere integralmente sopportata dai proprietari delle antenne.
Il diritto di installazione permarrebbe, in capo a ciascun abitante dello stabile, anche nell’ipotesi-limite in cui la messa in opera dell’antenna impedisse del tutto l’uso del terrazzo, in conformità alla sua normale destinazione, ovvero comportasse altro tipo di limitazione, salvo l’obbligo di indennizzare il proprietario per la limitazione sofferta (CUSANO).
Antenna centralizzata
- L’antenna televisiva centralizzata, esistente sin dall’origine nell’edificio condominiale, si presume comune a tutti i condòmini che ne usufruiscono, salva diversa previsione del regolamento di condominio.
L’installazione ex novo di un’antenna centralizzata costituisce una innovazione e, in questo caso, per la validità della relativa deliberazione assembleare, sarà necessaria la maggioranza prevista al 5° co. dell’art. 1136 c.c. (numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio ed i due terzi del valore dell’edificio).
Antenna autonoma
- Ciascun utente ha il diritto di installare un’antenna autonoma sul terrazzo comune e di compiere tutte le attività necessarie per la messa in opera della stessa, all’uopo anche accedendo attraverso l’altrui proprietà. Tale diritto non ha contenuto reale, bensì natura personale, ed il suo titolare può esercitarlo, indipendentemente dalla sua qualità di condòmino, per il solo fatto di abitare nello stabile. Il c.d. «diritto di antenna», configurabile come facoltà compresa nel diritto primario all’informazione (art. 21 Cost.) (Cass. 29-1-1993, n. 1139), non può essere precluso da una delibera assembleare che disponga l’installazione di una antenna centralizzata, salvo che l’installazione di un’antenna autonoma pregiudichi l’utilizzo del terrazzo da parte degli altri condòmini. Non ricorrendo tale pregiudizio, la delibera condominiale deve essere considerata nulla.
Antenna ricetrasmittente
- I radioamatori, muniti di autorizzazione amministrativa, possono installare antenne ricetrasmittenti senza menomare i diritti degli altri comproprietari. Tale facoltà è espressione del diritto di ciascuno alla libera manifestazione del proprio pensiero ed alla ricezione del pensiero altrui (art. 21 Cost.), con la conseguenza che né l’assemblea né il regolamento condominiale possono vietare l’installazione dell’antenna.
Antenna parabolica satellitare
- L’installazione di una antenna satellitare centralizzata comporta delle problematiche specifiche, relative alla trasformazione dell’impianto esistente. È innanzitutto necessario esaminare se, nel caso concreto, preesista o meno un impianto di antenna comune. In caso affermativo, dovendosi operare la trasformazione di un impianto già centralizzato, è sufficiente una conversione dello stesso, che deve essere approvata con le maggioranze di cui ai co. 1°, 2° e 4° dell’art. 1136 c.c. Nel caso in cui, invece, si tratti della trasformazione di impianti singoli in un unico impianto di ricezione satellitare, si configura una vera e propria innovazione che, secondo parte della dottrina, andrebbe ricompresa nella categoria delle innovazioni voluttuarie. Alcuni Autori (LOVATI, MONEGAT, NICOLOSI, TAMBORRINO) hanno sostenuto la voluttuarietà di tale innovazione sul rilievo che l’installazione dell’antenna parabolica favorirebbe esclusivamente coloro che conoscono le lingue straniere. Tale affermazione, in verità, non può considerarsi del tutto corretta, in quanto la ricezione via satellite consente, in alcuni casi, la visione delle emittenti «comuni» a coloro che, per la particolare posizione geografica o topografica, non sono in grado di riceverle con i normali sistemi di antenne. Inoltre, grazie al progresso tecnologico, mediante le antenne satellitari è oggi possibile ricevere una serie di servizi aggiuntivi che, pur potendo essere considerati voluttuari, poco hanno a che vedere con la conoscenza o meno delle lingue straniere.