Retèntio propter res amòtas

Retèntio propter res amòtas [Ritenzione per le cose sottratte]

Particolare fattispecie di retentio dotis [vedi]; si concretizzava nella possibilità, per il marito, di trattenere parte della dote fino a quando la moglie non gli avesse restituito le cose mobili che gli aveva sottratto [vedi àctio rèrum amotàrum] durante il matrimonio.
La (—) si esercitava attraverso l’opposizione da parte del marito di un’excèptio dòli [vedi] alla moglie che agiva per la restituzione della dote.