Pròdigus

Pròdigus [Prodigo]

Veniva così definito, in diritto romano, il soggetto affetto da prodigalità. Il (—) non era, comunque, un qualsiasi dilapidatore ma colui che, avendo ereditato ab intestato i “bona paterna avitaque”, li amministrasse in modo sconsiderato con grave danno per la propria “familia” [vedi]. Pertanto, l’erede ab intestato che fosse stato riconosciuto (—) da uno apposito interdictum [vedi] del Pretore, era assistito da un curatore [vedi cura prodigi] durante lo svolgimento di attività negoziali. A partire dal periodo tardo classico, l’interdictum non fu ritenuto indispensabile, qualora risultasse chiaramente la prodigalità del soggetto.
Il (—) era, in particolare, ritenuto incapace di compiere atti di disposizione che producessero una diminuzione della consistenza del suo patrimonio.