Pretium dolòris

Pretium dolòris [Prezzo del dolore; cfr. art. 185 c.p.]

Si tratta del compenso pecuniario dovuto dall’autore di un reato alla vittima che abbia subìto, a seguito del reato, sofferenze psico-fisiche (dolore, angoscia, ansia) o pregiudizi sociali (discredito da diffamazione), cioè, in generale, danni non patrimoniali, ma morali.
Il (—) non ha lo scopo di reintegrare il patrimonio della vittima, bensì di attribuirgli una soddisfazione che compensi il male sofferto. Talvolta, il (—) può spettare anche ad una persona giuridica (si pensi ad un ente oggetto di una campagna diffamatoria).