Laudàtio auctòris

Laudàtio auctòris

Era la tempestiva diffida che il compratore doveva intimare al venditore, informandolo che un terzo, che si affermava proprietario della cosa vendutagli, lo aveva citato in giudizio e invitandolo ad intervenire in giudizio: costituiva il presupposto per rendere concretamente operante la garanzia per evizione [vedi èmptio-vendìtio].
L’espressione è tuttora adoperata per indicare genericamente tutti i casi in cui vi è l’obbligo di comunicare fatti o circostanze al soggetto dal quale si pretende di essere, sia pur in senso ampio, garantiti: àuctor tecnicamente è, infatti, il dante causa di un acquisto a titolo derivativo.