Ius prohibèndi

Ius prohibèndi [Diritto di opposizione]

Istituto in virtù del quale, nell’ambito del rapporto di condominio [vedi commùnio], qualora uno dei condomini avesse dato luogo all’esecuzione di una nuova opera, gli altri potevano opporsi a tale iniziativa facendo cessare la costruzione ed ordinando la distruzione di quanto già costruito.
Tale istituto scomparve in età giustinianea.