Delicta iuris gentium

Delicta iuris gentium

Sono crimini di particolare gravità che, per la loro crudeltà ed efferatezza legittimano qualsiasi autorità o Stato a punirli (es.: pirateria, crimini di guerra). Per i (—) non è prevista alcuna forma di prescrizione. Il loro fondamento si ricava dallo ius naturale [vedi].