Confèssio in iùre

Confèssio in iùre [Confessione in giudizio]

Nel processo per lègis actiònes [vedi], si aveva la (—) quando il convenuto, già nella fase del giudizio in iure, non contrastava le pretese dell’avversario. In tal caso il processo si arrestava, dal momento in cui l’affermazione dell’attore riceveva la conferma del magistrato, cioè la sua addìctio [vedi manumìssio; lègis àctio per mànus iniectiònem].
A seguito della (—) di una parte, l’altra parte poteva passare all’esecuzione per impossessarsi della cosa o della persona del debitore stesso [vedi nèxum].