Arbìtrium bòni vìri

Arbìtrium bòni vìri [cfr. art. 1349 c.c.]

L’espressione indica l’equo apprezzamento (quale criterio di giudizio) del terzo arbitràtor [vedi].
Se le parti hanno inteso rimettersi all’(—) dello stesso, in caso di errori manifesti o gravi iniquità del terzo stesso, od anche in presenza della mancata determinazione, da parte sua, di qualche elemento, esse potranno richiedere l’intervento del giudice: in ciò sta la differenza con l’arbitrium merum [vedi].
Nel silenzio delle parti, si intende che esse abbiano inteso affidarsi all’(—) del terzo: il ricorso all’arbitrium merum richiede, infatti, un’espressa manifestazione di volontà.