Ad incertam personam

Ad incertam personam [lett. “a persona indeterminata”; cfr. art. 1336 c.c.]

Espressione adoperata per indicare la c.d. offerta al pubblico, offerta (—), rivolta, cioè, ad una collettività indeterminata di persone (a persone incerte): si pensi, ad es., all’esposizione di merci, in una vetrina di un negozio, con l’indicazione di un prezzo.
L’offerta al pubblico deve necessariamente contenere tutti gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretta; si distingue, perciò, dall’invito ad offrire (c.d. invitàtio ad offerèndum [vedi]), che non contiene questi elementi.