Ad ædificàndum

Ad ædificàndum [Per costruire; cfr. art. 952, 1° co. c.c.]

Espressione impiegata per indicare la facoltà, spettante al titolare del diritto di superficie, di fare e mantenere, al di sopra del suolo altrui, una costruzione (art. 952, 1° co., c.c.). Si parla, in proposito, di concessione (—), e cioè del diritto di costruire su un fondo altrui, concesso dal proprietario di quest’ultimo (che rimane proprietario del fondo, pur non potendo vantare alcun diritto sulla costruzione): si pensi, ad es., alla costruzione di stabilimenti balneari (da parte di privati) su aree demaniali.