Àctio de dolo (vel actio doli)

Àctio de dolo (vel actio doli) [Azione di dolo; cfr. art. 1427 c.c.]
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Actio pœnalis
[vedi] esercitabile dal contraente vittima del comportamento fraudolento della controparte (cioè da parte del c.d. decèptus [vedi]) contro il “raggirante” (il c.d. decèptor [vedi]).
L’azione (denominata in diritto postclassico actio doli), fu introdotta nel sistema giuridico romano nel sec. I a.C. dal giurista Aquilio Gallo [vedi] (68 a.C.) ed era infamante [vedi infamia].
L’(—) era esperibile dalla vittima del raggiro che avesse adempiuto ai propri obblighi negoziali, per ottenere la restituzione di ciò che aveva dato o la riparazione del torto; se invece il decèptus era chiamato in giudizio dalla controparte che richiedeva l’adempimento, egli poteva opporre un’exceptio doli, introdotta insieme all’(—) dallo stesso giurista Aquilio Gallo.
Il decèptor veniva condannato al pagamento di una somma pari (in simplum) al pregiudizio subito dal decèptus; quest’ultimo, però, poteva evitare la condanna, ristabilendo volontariamente la situazione economica esistente tra le parti prima del contratto.
L’(—) era un’azione sussidiaria: poteva essere, cioè, esercitata dal deceptus solo:
— se contro il deceptor non erano esercitabili altre azioni;
— se il deceptus non poteva essere risarcito economicamente in altro modo.