SIS

SIS [Sistema d’Informazione Schengen] art. 92 Convenzione di applicazione Schengen 19 giugno 1990

Il SIS è una struttura informatica prevista dagli accordi di Schengen (v. Convenzione di Schengen) alla quale possono accedere tutti i paesi partecipanti e ha il fine di consentire, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza, la circolazione dei dati relativi alle persone scomparse, ricercate, espulse, sottoposte a procedimento penale etc.
La partecipazione al SIS da parte degli Stati membri è tuttavia subordinata al rispetto di standard minimi di protezione informatica, per evitare l’accesso incontrollato e non autorizzato alle banche dati (v.) e l’utilizzazione impropria delle informazioni tale da ledere la privacy delle persone.
A tal fine, l’art. 117 della Convenzione di applicazione individua i citati standard minimi nei criteri previsti dalla Convenzione di Strasburgo del >Consiglio d’Europa (v.) sulla protezione delle persone rispetto al trattamento informatizzato dei dati di carattere personale del 28 gennaio 1981.
Inoltre al SIS possono accedere solo le autorità di polizia e di dogana e quelle incaricate al rilascio dei visti (v.) e permessi di soggiorno (v.) per scopi necessari all’assolvimento dei loro compiti.
Il sistema, individuato come uno strumento efficace per combattere la criminalità e facilitare la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (v.), è costituito da una sezione centrale con sede a Strasburgo (C-SIS) e da una sezione nazionale presente in ogni Stato (N-SIS).
La parte centrale, posta sotto la responsabilità della Francia, ha una funzione di supporto tecnico con lo scopo di assicurare un coordinamento ed un controllo generale di tutti i dati per poi trasmetterli ai vari sistemi nazionali.
La base nazionale del SIS (N-SIS), istituita e gestita da ciascuna parte contraente, possiede un archivio di dati che viene reso praticamente identico a quello delle altre unità nazionali, grazie al supporto tecnico dell’unità centrale.
L’archivio di dati è fondamentale ai fini dell’interrogazione automatizzata nel territorio di ciascuna parte contraente, non essendo possibile interrogare gli archivi delle sezioni nazionali di altre parti dell’accordo Schengen.
Il funzionamento della base nazionale del SIS viene assicurato da una autorità competente, denominata SIRENE (v.).