Procedura dei punti B

Procedura dei punti B art. 2 Decisione 31 maggio 1999, n. 1999/385/CE/CECA/Euratom

Secondo quanto stabilito dal regolamento interno del >Consiglio dell’Unione (v.), l’ordine del giorno delle riunioni di quest’organo è diviso in due elenchi: la procedura dei punti A (v.), che contiene gli atti sui quali è già stato raggiunto un accordo in seno al COREPER (v.), e la procedura dei punti B.
Quest’ultimo elenco comprende tutti quei provvedimenti sui quali non è stata raggiunta l’unanimità nell’ambito del COREPER, per cui si rende necessaria una discussione in Consiglio. Sebbene non numerosi, questi atti sono i più importanti e spesso i più dibattuti. Le questioni più difficili, inoltre, formano oggetto delle cdd. sedute-maratona, nelle quali i membri del Consiglio si impegnano a proseguire i lavori ad oltranza fino all’adozione di certe deliberazioni.
La ratio di questa ripartizione risiede nella necessità di semplificare e rendere più veloce l’attività del Consiglio, istituzione non permanente e che opera in modo discontinuo. Con l’adozione dell’ordine del giorno suddiviso in punti A e B si evita ai ministri partecipanti alla seduta del Consiglio di dover discutere di questioni di scarsa rilevanza, concentrandosi invece sugli argomenti più importanti.