Opting out

Opting out

Clausola derogatoria in base alla quale alcuni Stati membri della Comunità si sono astenuti dal partecipare a determinate politiche.
Il problema cominciò a sorgere quando, nel corso delle negoziazioni per il Trattato di Maastricht (v.), emersero le divergenze fra il Regno Unito (v.) e gli altri Stati membri sul terreno della politica sociale (v.) europea. Infatti mentre la maggior parte degli Stati premeva per ampliare la dimensione sociale della Comunità, il Regno Unito si oppose fermamente a qualsiasi intervento comunitario in questo campo.
Per scongiurare il pericolo di una paralisi totale delle negoziazioni, gli Stati membri decisero di introdurre una clausola di esenzione (opting-out) che consentisse al Regno Unito di essere dispensato dal rispettare il Protocollo sulla politica sociale (v.), sottoscritto dagli undici Stati. Con l’avvento del governo laburista il Regno Unito ha poi rinunciato a tale esenzione.
La Gran Bretagna ha in seguito negoziato la clausola di opting out sulla partecipazione alla terza fase dell’unione economica e monetaria (v. UEM), notificando al Consiglio la sua volontà di non far parte dei paesi che partecipano all’euro (v.) dal 1° gennaio 1999.
Nel dicembre 1992, durante la fase di ratifica (v.) del Trattato di Maastricht da parte degli Stati membri, i capi di Stato e di governo riuniti al Consiglio europeo (v.) di Edimburgo decisero di accogliere la richiesta danese di poter beneficiare della clausola di esenzione per la terza fase dell’unione economica e monetaria, per la cittadinanza europea (v.) e per la politica di difesa comune (v.).
Tale decisione fu dettata dalla necessità di indurre la Danimarca a ratificare il Trattato. Il referendum (v.) danese del giugno 1992 aveva difatti dato esito negativo. Solo dopo il Consiglio di Edimburgo la popolazione danese si pronunciò a favore del Trattato di Maastricht; con un secondo referendum nel maggio 1993.
La clausola di opting out negoziata dal Regno Unito e dalla Danimarca ha creato un precedente nella concessione di deroghe agli Stati membri, favorendo la creazione di un’Europa a più velocità (v.), in cui convivono Stati desiderosi di procedere verso una maggiore integrazione politica, sociale, economica e monetaria e Stati preoccupati di tutelare la propria sovranità nazionale.
Il Trattato di Amsterdam (v.) riconosce difatti a Regno Unito e Irlanda la facoltà di non partecipare all’adozione delle misure previste dal nuovo titolo in materia di asilo (v.) visti (v.) e immigrazione (v.), concedendo loro la possibilità di aderire a tali disposizioni in un secondo momento.
Un regime analogo è previsto per la Danimarca, la quale non parteciperà neanche all’attuazione delle misure contemplate in materia di difesa nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (v. PESC).
Il trattato ha inoltre tenuto conto della specificità del Regno Unito e dell’Irlanda che non hanno aderito agli accordi di Schenghen (v. Convenzione di Schenghen), riconoscendo loro la facoltà di continuare ad esercitare i controlli alle frontiere.
Il protocollo sull’acquis di Schenghen, allegato al Trattato, prevede, inoltre, che tali Stati possano aderire all’accordo in qualsiasi momento, anche solo parzialmente, notificando la loro intenzione al Consiglio e alla Commissione.