Direttiva dettagliata

Direttiva dettagliata art. 249 Trattato CE

Sono direttive (v.) che, oltre all’enunciazione di principi e criteri generali e delle regole finali destinate ad essere tradotte dal singolo Stato in norme di dettaglio, indicano con precisione le norme interne che gli Stati sono tenuti ad adottare.
In tal modo la discrezionalità dello Stato si riduce soltanto alla scelta della forma giuridica interna (legislativa, regolamentare o amministrativa) da dare alla norma, già fissata sul piano comunitario; scelta che, peraltro, si vanifica nei casi in cui la forma stessa è praticamente vincolata, ad esempio in materie che necessariamente richiedano l’intervento del potere legislativo.
Si è, quindi, posto il problema di accertare se le direttive dettagliate siano ammissibili e non contrastino con lo spirito e la lettera dell’art. 249. A tal fine si è fatto ricorso al principio generale di interpretazione (sostenuto anche dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee) secondo cui la sostanza prevale sulla forma degli atti: pertanto, una direttiva dettagliata che si indirizzi a tutti gli Stati membri e ponga norme di carattere generale è, nella sostanza, un regolamento comunitario (v.); così pure una direttiva dettagliata che si indirizzi ad un singolo Stato membro è, sostanzialmente, una decisione (v.). A ciò non osta la differenza di forme di pubblicità previste per regolamenti, direttive e decisioni: infatti tale ostacolo è superato dalla prassi invalsa di far seguire alla notifica (v.) delle direttive anche la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (v. GUCE).
Di conseguenza, la dottrina, al fine di stabilire la legittimità o meno delle direttive dettagliate, distingue due casi:
— se la direttiva dettagliata viene emanata in materia disciplinabile indifferentemente con regolamenti, direttive o decisioni, essa deve essere considerata legittima;
— se, viceversa, si tratta di materia che può formare oggetto soltanto di direttive, si dovrebbe negare la legittimità dell’adozione di direttive dettagliate: se, infatti, il trattato ha previsto in una determinata materia, come ad es. in tema di diritto di stabilimento (v.) o di ravvicinamento delle legislazioni (v. >Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative) l’uso di uno strumento più elastico quale la direttiva, non dovrebbe essere consentito all’organo comunitario di aggirare una simile volontà.
La prassi comunitaria è, tuttavia, orientata in senso opposto a tale conclusione ed è caratterizzata dall’emanazione di direttive dettagliate anche in tali materie.