Atti giuridici comunitari

Atti giuridici comunitari art. 249 Trattato CE; art. 161 Trattato Euratom; art. 14 Trattato CECA

Con questa espressione si individua il cd. diritto comunitario derivato (v.), ossia quel complesso di norme posto in essere dalle istituzioni comunitarie, che trova la sua fonte diretta nei Trattati (v. Diritto comunitario originario).
Pur inserendosi tutti a pieno titolo nel sistema di fonti del diritto comunitario (v.), gli atti giuridici comunitari hanno una diversa portata.
Essenzialmente distinguiamo:
— atti ad efficacia giuridica non vincolanti ossia le raccomandazioni (v.) e i pareri (v.) che permettono alle istituzioni comunitarie di esprimersi nei confronti degli Stati membri, senza imporre ai destinatari obblighi giuridici precisi;
— atti ad efficacia giuridica vincolante, ossia i regolamenti comunitari (v.), le decisioni (v.) e le direttive (v.). Questi tipi di atti sono accomunati dalla circostanza che essi fanno sorgere, anche se con diverse modalità, singole posizioni soggettive tutelabili in via diretta e immediata (v. Diretta applicabilità del diritto comunitario).
Gli atti giuridici comunitari vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (v. GUCE) serie L (Legislazione) in ciascuna delle lingue ufficiali (v.) della Comunità.