Adesione

Adesione [All’unione europea] art. 49 Trattato sull’Unione europea

La procedura di adesione di nuovi Stati all’Unione europea è disciplinata dall’articolo 49 del Trattato di Maastricht, che ha abrogato le corrispondenti disposizioni contenute nei Trattati CE, CECA e Euratom; attualmente, quindi, l’adesione all’Unione comporta ipso facto anche la partecipazione alle tre Comunità preesistenti.
Secondo quanto disposto dall’articolo 49 ogni Stato europeo che rispetti i diritti fondamentali dell’uomo (v. Diritti umani) può chiedere di divenire membro dell’Unione. Dalla formulazione dell’articolo si evince che le condizioni fondamentali per l’adesione sono due:
— appartenenza dello Stato al continente europeo;
— rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo. Questa seconda condizione non era prevista dall’originaria formulazione del Trattato di Maastricht, ma è stata aggiunta dal Trattato di Amsterdam.
Lo stesso articolo disciplina la procedura applicabile per l’adesione, che ha inizio con una richiesta indirizzata al Consiglio che, previa consultazione della Commissione e previo parere conforme (v.) del Parlamento europeo, si pronuncia all’unanimità (v.).
Le condizioni per l’adesione e i necessari adattamenti ai trattati istitutivi formano l’oggetto delle successive negoziazioni, che portano alla firma di un accordo di adesione. Trattandosi di un vero e proprio accordo internazionale necessita della ratifica (v.) da parte di tutti i soggetti coinvolti: istituzioni comunitarie, Stati membri e Stati aderenti. In quest’ultimo caso la ratifica è spesso condizionata all’esito favorevole di un apposito referendum (v.).
L’esperienza dei successivi ampliamenti (v.) in ambito comunitario hanno consentito di ricavare alcuni principi generali che sono posti alla base di qualunque trattativa per l’adesione di nuovi Stati membri. Tali principi sono:
— i nuovi Stati membri divengono parte dei trattati istitutivi, in quanto l’adesione non può mutare l’essenza dell’Unione, né costituire l’occasione per rinegoziare i trattati istitutivi;
— l’adesione comporta l’accettazione da parte dei nuovi Stati di tutto ciò che normalmente si è soliti indicare con la sintetica espressione di acquis communautaire (v.);
— l’adesione deve essere progressiva: in genere è previsto un periodo transitorio per consentire ai nuovi Stati di inserirsi gradualmente nella realtà comunitaria;
— l’adesione comporta adattamenti istituzionali (composizione degli organi, ponderazione dei voti ecc.), ma non sono mai previsti adattamenti di fondo che mutino obiettivi e politiche dell’Unione.


Le adesioni all’Unione

Stato Data Referendum


Danimarca 1° gennaio 1973 SI
Irlanda 1° gennaio 1973 SI
Regno Unito 1° gennaio 1973 NO
Grecia 1° gennaio 1981 NO
Portogallo 1° gennaio 1986 NO
Spagna 1° gennaio 1986 NO
Austria 1° gennaio 1995 SI
Finlandia 1° gennaio 1995 SI
Svezia 1° gennaio 1995 SI



I vari ampliamenti dell’Unione hanno di fatto rispettato questi principi di fondo; tutte le adesioni hanno lasciato inalterato quell’assetto e quell’equilibrio istituzionale delineato dai sei Stati fondatori. Tuttavia già a partire dalle più recenti adesioni (v. Minoranza di blocco) si è posto il problema di delineare un assetto istituzionale e finanziario più in linea con le nuova dimensione assunta dal fenomeno comunitario. Se, come appare prevedibile, nell’arco di un decennio l’Unione potrebbe contare 28 Stati membri, risulta evidente l’ormai improcrastinabile esigenza di procedere ad una riforma complessiva dell’assetto comunitario. Sui tempi e sui modi si è sviluppato il dibattito tra coloro che intendono privilegiare l’ampliamento e quanti, invece, sottolineano l’esigenza di un approfondimento (v.).


Domande di adesione all’Unione europea



Stato Anno Annotazioni
di presentazione
della domanda



Turchia 1987 Durante il Consiglio europeo di Heisinki del 10/11 dicembre 1999, è stato riconosciuto a questo paese lo status di candidato all’adesione.


Cipro 1990 I negoziati per le modalità di adesione sono cominciati nell’aprile del 1998.


Malta 1990 Ha ritirato la sua candidatura nel 1996, per poi riattivarla nel 1998. Avvio dei negoziati di adesione nel febbraio 2000.


Svizzera 1992 La domanda di adesione è da considerarsi superata a seguito del referendum che ha bocciato l’adesione allo Spazio Economico Europeo.


Ungheria 1994 I negoziati per le modalità di adesione sono cominicati nell’aprile del 1998.


Polonia 1994 I negoziati per le modalità di adesione sono cominciati nell’aprile del 1998.


Bulgaria 1995 Nell’aprile del 1998 è iniziato un “esame analitico” per accelerare la preparazione ai negoziati. Avvio dei negoziati di adesione nel febbraio 2000.


Estonia 1995 I negoziati per le modalità di adesione sono cominciati nell’aprile del 1998.


Lettonia 1995 Nell’aprile del 1998 è iniziato un “esame analitico” per accelerare la preparazione ai negoziati. Avvio dei negoziati di adesione nel febbraio 2000.


Lituania 1995 Nell’aprile del 1998 è iniziato un “esame analitico” per accelerare la preparazione ai negoziati. Avvio dei negoziati di adesione nel febbraio 2000.


Romania 1996 Nell’aprile del 1998 è iniziato un “esame analitico” per accelerare la preparazione ai negoziati. Avvio dei negoziati di adesione nel febbraio 2000.


Slovacchia 1996 Nell’aprile del 1998 è iniziato un “esame analitico” per accelerare la preparazione ai negoziati. Avvio dei negoziati di adesione nel febbraio 2000.


Repubblica Ceca 1996 I negoziati per le modalità di adesione sono cominciati nell’aprile del 1998.


Slovenia 1996 I negoziati per le modalità di adesione sono cominciati nell’aprile del 1998.