Sovranità

Sovranità (d. cost.)
Indica la potestà d'imperio originaria, suprema e incondizionata che, insieme al popolo e al territorio [Territorio dello Stato], rappresenta uno degli elementi costitutivi dello Stato, anzi il più caratteristico in quanto solo le organizzazioni di tipo statuale sono dotate di (—).
Di (—) dello Stato si parla in due sensi:
— con riferimento all'ordinamento dello Stato [Ordinamento (giuridico)], (—) significa originarietà dell'ordinamento;
— con riferimento alla persona giuridica [Stato], la (—), invece, significa potestà di governo assoluto. Essa cioè connota l'indipendenza della persona Stato rispetto ad altri soggetti o persone giuridiche, sia di diritto interno che di diritto internazionale.
In riferimento a ciò, se ne distinguono due aspetti:
— (—) esterna: (cd. internazionale), riguarda i rapporti dello Stato con gli altri Stati o organizzazioni internazionali e si sostanzia nell'effettiva e concreta autonomia che ciascuno Stato, in virtù della sua originarietà, possiede;
— (—) interna: attiene ai rapporti dello Stato con i cittadini e quanti risiedono sul suo territorio, e si manifesta nel potere d'imperio di cui lo Stato è titolare, connotandosi nella supremazia nei confronti di ogni altro soggetto o organizzazione che opera sul territorio statale.
() popolare
L'art. 1 della Costituzione attribuisce la titolarità e l'esercizio della sovranità al popolo, pur nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione e dalle leggi.
Il popolo (o meglio la parte attiva di esso che gode della capacità elettorale, il corpo elettorale) secondo alcuni va considerato come organo dello Stato, destinato a soddisfare l'interesse di quest'ultimo alla regolare e periodica rinnovazione di alcuni suoi organi. In realtà, l'interesse cui mira il corpo elettorale è proprio della collettività e di ciascun elettore, non dello Stato, in quanto consiste nell'attribuire agli organi statali, direttamente o mediatamente, una legittimazione popolare, dando piena attuazione al principio democratico [Rappresentanza (politica)]. Del resto, la funzione elettorale è solo uno dei momenti della (—), che si estrinseca anche in istituti di democrazia diretta [Democrazia diretta (Istituti di)] e nell'esercizio dei diritti di partecipazione e delle libertà riconosciute ai cittadini come singoli e all'interno delle formazioni sociali cui appartengono. In quest'ottica, non meraviglia che in dottrina si arrivi a considerare lo Stato-apparato quale strumento del popolo, come uno dei modi, certamente il più rilevante, attraverso cui esso esercita la sovranità.
() territoriale
Per (—) s'intende il diritto dello Stato di esercitare in maniera esclusiva il potere di governo sulla propria comunità territoriale, cioè sugli individui e sui beni ad essi appartenenti che si trovano sul suo territorio. Tale potestà d'imperio si estende non solo ai cittadini, ma (entro certi limiti) anche agli stranieri che vi risiedono temporaneamente o stabilmente.
La (—) pertanto implica:
— il diritto di ogni Stato di esercitare autonomamente le funzioni pubbliche: cioè di decidere la propria organizzazione politica, sociale ed economica, di presiedere all'amministrazione pubblica, alla difesa nazionale, di esercitare il potere di polizia etc.;
— l'esclusività nell'esercizio del potere stesso e cioè il diritto di ogni Stato di escludere qualsiasi altro dall'esercitare sul proprio territorio ogni forma di ingerenza.
Sotto quest'ultimo punto di vista il diritto alla (—), che si acquista con l'effettivo esercizio della stessa, prevede come logico corollario che ogni Stato ha l'obbligo di:
— non ingerirsi negli affari interni di un altro Stato;
— non usare o minacciare di usare la forza contro un altro Stato.
Ogni violazione della (—) di uno Stato costituisce un illecito internazionale e implica la responsabilità internazionale dello Stato che lo ha compiuto.