Riconvenzionale

Riconvenzionale [domanda] (d. proc. civ.)
Si ha quando il convenuto non si limita a difendersi, chiedendo il rigetto della domanda proposta contro di lui, ma esercita, a sua volta, un'azione (art. 36 c.p.c.).
La (—) è una domanda autonoma: potrebbe anche proporsi in separato processo, ma è consentito inserirla nel processo in corso per il principio dell'economia dei giudizi e al fine di evitare giudicati contraddittori. Il convenuto in riconvenzione assume, a sua volta, veste di attore.
La (—) deve essere proposta a pena di decadenza nella comparsa di risposta.
L'art. 36 c.p.c. esclude la proponibilità incondizionata della (—) ammettendola nei soli casi in cui essa:
— dipenda dal titolo dedotto in giudizio dall'attore. In tale ipotesi, la causa petendi della domanda principale e quella della (—) sono identiche (es.: il compratore cita il venditore per ottenere la consegna della cosa, ed il venditore domanda il pagamento del prezzo in via riconvenzionale);
— dipenda dal titolo che già appartiene alla causa principale come mezzo di eccezione.
In tal caso, le causae petendi delle due domande sono diverse, e la (—) si ricollega alla domanda di rigetto della domanda attrice (es.: l'eccezione di compensazione sollevata dal convenuto, con domanda di condanna dell'attore, in via riconvenzionale, al pagamento della differenza).
Nelle ipotesi anzidette, il giudice competente per la causa principale, conosce della (—), purché non ecceda la sua competenza per materia o valore, altrimenti rimette l'intera causa al giudice superiore (art. 34 c.p.c.), oppure provvede sulla domanda principale, rimettendo al giudice competente la cognizione della (—) (art. 35 c.p.c.). La (—) è inoltre proponibile al giudice della causa principale anche se appartiene, per territorio, secondo le regole ordinarie, a un giudice diverso.
Si ritiene, infine, che quando la (—) non eccede la competenza del giudice adito, essa sia ammissibile anche quando dipenda da un titolo diverso, se sussiste tra le opposte pretese un collegamento obiettivo che implichi l'opportunità della trattazione simultanea.