Prodigalità

Prodigalità (d. civ.)
La (—), intesa quale abitudine di spendere in maniera sproporzionata rispetto alle proprie risorse patrimoniali, è fenomeno rilevante per il diritto solo se conseguenza di impulsi patologici che alterino l'equilibrio psichico del soggetto. Se il comportamento fosse consapevolmente voluto, infatti, la (—) non comporterebbe le conseguenze previste dalla legge, che sono:
— la possibilità di chiedere l'inabilitazione del prodigo;
— la possibilità, per il curatore dell'inabilitato-prodigo, di chiedere l'annullamento delle donazioni, da questi eventualmente compiute, anche se fatte nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio di inabilitazione (art. 776 c.c.).