Petitum

Petitum [oggetto della domanda] (d. proc. civ.)
È l'oggetto della domanda giudiziale, ossia ciò che si domanda al giudice. Costituisce (con le parti e la causa petendi) uno degli elementi di identificazione delle azioni.
Bisogna, peraltro, distinguere il (—) immediato da quello mediato.
Si parla di (—) immediato per individuare il provvedimento che con la domanda si chiede al giudice (es.: la condanna, il sequestro etc.).
Si parla di (—) mediato, invece, in riferimento all'oggetto al cui soddisfacimento è diretta la domanda ossia al bene della vita che si chiede nei confronti della controparte (una cosa, una prestazione etc.).
La legge (artt. 163 e 414 c.p.c.) dispone che l'atto introduttivo del giudizio (l'atto di citazione nel processo di cognizione ordinario e il ricorso nei giudizi soggetti al rito del lavoro) deve contenere l'indicazione della cosa oggetto della domanda (ossia il (—) mediato) e delle conclusioni di essa, vale a dire il provvedimento domandato (il (—) immediato).
Inoltre, dal momento che la domanda viene individuata innanzitutto attraverso il (—) mediato, il quale non può essere domandato separatamente dal (—) immediato, ciò comporta, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la nullità della citazione [Citazione] dalla quale non sia desumibile, neanche dal contesto dell'atto, il (—) mediato ed immediato e la causa petendi.
L'indicazione del (—), oltre che degli altri elementi dell'azione, segna i confini del potere decisorio del giudice, poiché questi non può pronunciare oltre i limiti della domanda (c.d. principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato) [Principi (fondamentali)] (art. 112 c.p.c.).