Permuta

Permuta [contratto di] (d. civ.)
È il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da un contraente all'altro (artt. 1552 ss. c.c.).
Si tratta, più precisamente, di un contratto consensuale ad efficacia reale o obbligatoria. Ad esempio è a effetto obbligatorio la (—) di cosa presente verso cosa futura, dove a fronte di un trasferimento immediato di proprietà di un bene, l'alienante assume l'obbligo di tenere un comportamento o adoperarsi in modo tale da far venire ad esistenza la cosa da consegnare in cambio.
Lo scambio tra cose o tra diritti può essere anche accompagnato dalla previsione o dal versamento di un conguaglio in denaro. La natura del contratto di (—) resta inalterata se, indipendentemente dall'entità del conguaglio, risulti che la comune volontà delle parti abbia dato maggior rilevanza allo scambio tra beni o diritti, piuttosto che al denaro.
Alla (—) si applicano le norme stabilite per la vendita [Compravendita (Contratto di)], in quanto compatibili; tuttavia, a differenza di quanto previsto per la vendita, le spese della (—) gravano su entrambi i contraenti in parti uguali, salvo patto contrario.