Passaggio

Passaggio
() coattivo (servitù di) (d. civ.)
È il diritto di passare sul fondo altrui per accedere alla pubblica via.
Il (—), che costituisce un'ipotesi di servitù coattiva, va concesso, in particolare, nelle seguenti ipotesi:
— quando un fondo intercluso tra le proprietà altrui non ha una via d'accesso sulla strada pubblica, oppure può procurarsela soltanto con un eccessivo dispendio o disagio;
— quando un passaggio già esistente necessita di essere ampliato per il transito di veicoli di qualsiasi specie (anche a trazione meccanica);
— quando il fondo abbia già un accesso alla via pubblica, ma insufficiente e non ampliabile, e la concessione di un nuovo passaggio risponda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria.
In ogni caso sono esenti da servitù le case (compresi i fabbricati non destinati ad abitazione), i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
Al proprietario del fondo servente è dovuta un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio.
() in giudicato della sentenza (d. proc. civ.)
Indica l'immodificabilità del provvedimento del giudice, quando siano stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione ordinari ovvero quando essi non siano più proponibili per il decorso dei termini.
Il che vuol dire che la sentenza diventa incontestabile ad opera delle parti e, correlativamente, intoccabile da parte di qualsiasi giudice, salva la proponibilità delle impugnazioni c.d. straordinarie.
A prova del (—) il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto, nei termini di legge, appello, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c.
Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c. [Cosa giudicata].