Obbligo

Obbligo (d. civ.)
L'(—) è il dovere di tenere un comportamento funzionalmente rivolto alla realizzazione di un interesse particolare facente capo ad un determinato soggetto. Tale dovere è correlato ad un diritto soggettivo altrui, nell'ambito di un rapporto giuridico. Il comportamento in cui si sostanzia può consistere in un dare (es.: pagare una somma di denaro), un fare (es.: eseguire un manufatto), un non fare (es.: astenersi dalla concorrenza) od un praestare (es.: (—) a contrarre).
() a contrarre
Si tratta di un (—) imposto a determinati soggetti di concludere un contratto.
Esso può avere fonte legale o convenzionale.
Un (—) legale a contrarre è imposto ai monopolisti a favore di chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento (art. 2597 c.c.).
Un (—) a contrarre di fonte convenzionale consegue alla stipulazione di un contratto preliminare, art. 1351 c.c.
In entrambi i casi, colui che ha diritto alla conclusione del contratto, ove l'altra parte non adempia, può ottenere ex art. 2932 c.c. una sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso, sempreché ciò sia possibile e non sia escluso dal titolo.
() degli alimenti (d. civ.)
() di dimora (d. pen.)
() di presentazione alla polizia giudiziaria (d. proc. pen.)
È una misura cautelare che consiste nell'obbligo di presentazione periodica a un ufficio di polizia giudiziaria, in modo da controllare la reperibilità dell'imputato, senza comprometterne le esigenze di vita o di lavoro (art. 282 c.p.p.).
La misura non incide sullo stato di libertà, limitandosi a imporre all'imputato un adempimento periodico e lasciandone inalterata la libertà di locomozione e circolazione, sicché il sottoposto non può essere considerato in situazione assimilabile alla custodia cautelare, con cui invece si realizza concretamente una privazione della libertà. Ne deriva la non computabilità in detrazione dalla pena definitiva.
() di sicurezza del lavoratore (d. lav.)
Obbligo di garantire l'integrità fisica e morale del lavoratore, a tutela del diritto alla salute protetto costituzionalmente (art. 32 Cost.), derivante dalla prescrizione dell'art. 41 Cost. per cui l'iniziativa economica non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
A fondamento dell'(—) vi è anche l'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
L'importanza di questa norma, non derogabile, risiede nell'estrema elasticità della previsione che ne fa una norma di chiusura del sistema di sicurezza volta a ricomprendere ipotesi e situazioni non espressamente previste ed avente la funzione di adeguamento permanente dell'ordinamento alla sottostante realtà socio-economica.
Il datore di lavoro è quindi tenuto ad attuare tutte quelle misure che, anche se non espressamente previste da norme specifiche, sono necessarie a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori [Igiene e sicurezza del lavoro].
Il datore di lavoro è però responsabile solo nel caso di violazioni di obblighi comportamentali specificamente individuati dal legislatore, poiché, sebbene l'art. 2087 c.c. costituisca una norma ad ampio raggio, non è fonte di responsabilità oggettiva per il datore di lavoro.
L'(—) è stato integrato dallo Statuto dei lavoratori (L. 300/70) e dall'art. 19 D.Lgs. 626/94, che ha attribuito agli stessi prestatori il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca di misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica [Rappresentante (per la sicurezza)].
La L. 833/78 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale ha affidato compiti di prevenzione, igiene e controllo sullo stato di salute dei lavoratori innanzitutto alle A.S.L., con facoltà di costituire presìdi all'interno delle unità produttive.