Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet

Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet [nessuno può trasferire ad altri maggiori diritti di quanti ne abbia egli stesso] (d. civ.)
Fondamentale principio di carattere generale, applicabile in tema di successione sia a titolo universale che a titolo particolare, e sia agli atti tra vivi che mortis causa, secondo il quale il dante causa non può trasferire all'avente causa un diritto maggiore di quello che ha, oppure un diritto che non ha più (es.: l'usufruttuario, titolare di un diritto di usufrutto su un bene, non potrebbe alienare a terzi la piena proprietà del bene).
Esistono tuttavia, alcune eccezioni collegate alla necessità di tutelare l'affidamento [Affidamento (tutela dell')] dei terzi.