Negatoria

Negatoria [azione] (d. civ.)
È quella azione con cui il titolare di un diritto di proprietà [Proprietà (Diritto di)] tende a far dichiarare l'inesistenza dei diritti affermati da altri sul bene oggetto del proprio diritto, quando ha motivo di temerne pregiudizio, o a far cessare le turbative o le molestie che altri arrechi al medesimo art. 949 c.c. Presupposto dell'(—) è, pertanto, l'affermazione, da parte di un terzo, di un diritto reale limitato sul bene (es.: una servitù, o un diritto di usufrutto), eventualmente accompagnata da molestie o turbative di fatto.
In base al principio di cui all'art. 832 c.c., per cui la proprietà si presume libera da pesi, nell'azione (—) l'onere della prova incombe sul convenuto, che deve dimostrare l'esistenza di quei diritti che egli afferma di vantare. Il proprietario, a sua volta, deve semplicemente limitarsi a dare la prova della sua proprietà, prova che tuttavia è molto più semplice e facile di quella prevista per la rivendica [Rivendicazione (Azione di)], bastando a tal fine che egli dimostri di essere proprietario in base ad un titolo idoneo.