Mobbing

Mobbing (d. lav.)
Termine derivato dal verbo to mob, che in etologia designa il comportamento aggressivo di alcune specie animali all'interno del proprio gruppo.
Applicato all'analisi dei rapporti umani, il termine (—) è ormai comunemente usato per descrivere tutti quei fenomeni di persecuzione di un soggetto nell'ambiente di lavoro. In particolare, è considerato (—) l'insieme di quegli atti e comportamenti posti in essere da datore di lavoro, capi, intermedi e colleghi, che si traducono in atteggiamenti persecutori, attuati in forma evidente, con specifica determinazione e carattere di continuità, idonei ad arrecare danni rilevanti alla condizione psico-fisica del lavoratore o anche solo ad allontanarlo dalla collettività in seno alla quale presta la propria opera. Si è anche distinto tra:
— (—) orizzontale, quando le aggressioni o vessazioni provengono da lavoratori di pari grado della vittima;
— (—) verticale (anche detto bossing), quando viene attuato dal datore di lavoro, sia esso privato o pubblico.
Le forme più frequenti di (—) sono costituite dalla dequalificazione professionale del lavoratore, destinato a mansioni inferiori per mortificarlo, da comportamenti fastidiosi od offensivi ripetuti, ovvero da atti di generale svilimento della persona, nonché di isolamento sociale e professionale. Dottrina e giurisprudenza, in funzione ricostruttiva della fattispecie, hanno individuato una serie di elementi di cui deve verificarsi la sussistenza affinché si possa parlare di (—), e in specie:
— continuità dei comportamenti persecutori, reiterati nel tempo e finalizzati al medesimo scopo di nuocere al lavoratore mobizzato. Si tratta di comportamenti o atti che, per loro natura, possono essere anche perfettamente leciti, ma che acquisiscono una dimensione illecita per l'essere preordinati alla persecuzione di un lavoratore dal punto di vista psichico, sociale e professionale. Le pratiche di (—) sono anche definite terrorismo psicologico, spesso espressione di una volontà collettiva che attua i comportamenti mobizzanti in modo subdolo;
— esistenza di effetti sulla vittima del (—) descritti come idoneità, anche solo potenziale, delle pratiche di (—) ad incidere negativamente sulla integrità psico-fisica dell'individuo, provocandogli danni quali depressione e disturbi post-traumatici da stress, che possono avere sia carattere transitorio che permanente ed indurre, ad esempio, alle dimissioni il lavoratore. La qualificazione giurisprudenziale di tali effetti è quella del danno esistenziale, determinato dalla lesione in sé di un diritto, quale la salute, costituzionalmente protetto (cd. danno evento), indipendentemente dal prodursi di effetti e ricadute di natura patrimoniale (cd. danno conseguenza) (Cass. 7713/2000).
Il (—) non ha ricevuto, finora, una specifica disciplina, anche a causa dei problemi di qualificazione della fattispecie che restano, comunque, dibattuti sul piano dottrinale e giurisprudenziale.
Una definizione normativa del fenomeno era contenuta nella L. 16/2002 della Regione Lazio. La Corte Cost. ne ha dichiarato però l'incostituzionalità per contrasto con l'art. 117 Cost. poiché la legge regionale era intervenuta in una materia di competenza statale.
Da ultimo, invece, la Corte Cost. (sent. 238 e 239 del 23-6-2006) ha fatto salve le leggi delle Regioni Umbria e Friuli che, prescindendo da qualsiasi intento definitorio di competenza statale, hanno piuttosto disciplinato il fenomeno dal punto di vista della prevenzione e della tutela del lavoratore restando nell'ambito delle competenze regionali della tutela della salute e della sicurezza del lavoro. In particolare, la normativa regionale ha predisposto misure di tipo economico a sostegno delle famiglie del lavoratore vittima di mobbing e al fine di prevenirlo ha previsto l'obbligatorietà delle ispezioni nei luoghi di lavoro privati e pubblici. Il legislatore regionale è, quindi, intervenuto a tutela della salute psico-fisica del lavoratore riaprendo la strada ad una possibile tutela economica per il lavoratore mobbizzato.
Tale tentativo era stato già posto in essere dalla circ. INAIL 71/2000 che aveva individuato talune caratteristiche strutturali, in presenza delle quali gli effetti dell'atteggiamento persecutorio potevano essere coperti da tutela assicurativa. Tale provvedimento è stato però annullato con sentenza del Tar Lazio11-7-2005, n. 5454, vanificando ogni tentativo di indennizzare conseguenze dirette del mobbing che si traducessero in vere e proprie malattie professionali.