Luogo

Luogo
() del commesso reato (d. proc. pen.)
Nel caso di reato commesso interamente in Italia, l'individuazione del (—) ha rilievo esclusivamente ai fini della individuazione del giudice competente a conoscere di esso.
Nel caso, invece, di reato commesso solo in parte in Italia, il codice ha accolto il principio dell'ubiquità per il quale il reato si considera commesso tanto dove si è svolta la condotta quanto nel luogo in cui si è verificato l'evento.
() dell'adempimento (d. civ.)
È il posto in cui deve essere eseguita la prestazione.
L'art. 1182 c.c. detta norme suppletive per l'individuazione del (—).
In base al (—) i debiti si distinguono in chiedibili (quando si devono adempiere al domicilio del debitore) e portabili (quando si devono adempiere al domicilio del creditore) [Adempimento].
() di lavoro (d. lav.)
() pubblico, aperto al pubblico, esposto al pubblico (d. cost.)
Per luogo pubblico si intende il luogo in cui tutti possono accedere liberamente.
Per luogo aperto al pubblico si intende quello nel quale l'accesso è possibile solo dopo l'espletamento di particolari formalità: pagamento del biglietto, esibizione dell'invito etc.
Luogo esposto al pubblico è, invece, un luogo privato che, però, può essere facile oggetto di osservazione dall'esterno.
L'art. 17 Cost. assoggetta le sole riunioni che si tengono in luogo pubblico all'obbligo di preavviso alle autorità e al potere di vietarle per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica [Riunione (Libertà di)].
Le riunioni in luogo privato (abitazione, locali di un'azienda, sede di partito) e quelle in luogo aperto al pubblico (in cui l'accesso non sia completamente libero, ma subordinato a condizioni imposte da chi ha la disponibilità del luogo stesso: cinema, teatro, stadio) sono invece accomunate dalla stessa disciplina.
Ai fini penali, il fatto che la condotta dell'autore si sia compiuta in uno dei citati luoghi è rilevante per la punibilità del reato.
() di sicurezza attenuata (d. pen.)
È una figura intermedia tra il normale lavoro in carcere e il lavoro all'esterno.
Con esso, infatti, si agevola il passaggio dell'uno all'altro in modo progressivo e non traumatico. Le attività lavorative vengono infatti eseguite entro l'area di pertinenza dell'istituto penitenziario ma con modalità idonee a mettere alla prova anticipatamente, rispetto al momento in cui occorrerà valutare l'ammissione al lavoro all'esterno, e il senso di responsabilità e correttezza del detenuto potenzialmente in grado di tentare l'evasione (art. 25bis L. 354/1975).