Joint-venture

Joint-venture [associazione temporanea di imprese] (d. comm.)
Istituto diffuso nell'esperienza anglosassone, consistente nel contratto con cui due o più imprese si collegano per il compimento di un'opera o la realizzazione di un investimento. Le imprese, pur conservando ciascuna la propria individualità, mettono in comune le proprie conoscenze tecniche e la propria capacità operativa, assumono obblighi e responsabilità ripartiti pro quota suddividendo, in tal modo, il rischio dell'attività intrapresa.
Le imprese collegate presentano dunque una offerta congiunta e si obbligano congiuntamente a realizzare l'opera, pur affidando ad una di esse (impresa capogruppo) i compiti di coordinamento e di relazione con il committente; pur tuttavia ogni impresa risponderà personalmente del proprio operato nei confronti del committente per i compiti personalmente assunti.
Nel nostro ordinamento non si rinviene una disciplina organica ed unitaria del fenomeno [Raggruppamento temporaneo d'imprese]; la nostra legislazione infatti si limita a regolare solo alcune forme tipiche di cooperazione temporanea, in determinati settori di attività. In particolare:
— gli accordi di cooperazione internazionale per la produzione di opere cinematografiche;
— la contitolarità di concessioni per la ricerca e lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi;
— le associazioni temporanee di imprese per la partecipazione agli appalti di opere pubbliche e di forniture pubbliche.