Intervento

Intervento (d. proc. civ.)
Si verifica quando in un processo già iniziato subentra un soggetto diverso dalle parti principali. La legittimazione all'(—) si fonda su una connessione oggettiva tra l'azione in corso e quella che il terzo vuole esercitare ovvero che si vuole esercitare contro di lui.
L'(—) può essere di tre specie: volontario, coatto ad istanza di parte, coatto per ordine del giudice.
L'(—) è volontario quando si fonda sull'iniziativa spontanea del terzo. A sua volta, può essere:
— principale, quando l'interveniente afferma un diritto proprio in contrasto sia con l'attore, sia col convenuto. Es.: Tizio rivendica una cosa nei confronti di Caio, Sempronio interviene sostenendo che la cosa è sua;
— litisconsortile, quando l'interveniente, pur facendo valere un diritto autonomo, assume una posizione uguale o parallela a quella di una delle parti; egli, comunque, è in una situazione diversa da quelle delle parti originarie, sicché la sua difesa, pur coincidendo con quella di una delle parti, rimane distinta da essa. Es.: un socio interviene nel processo in cui un altro socio ha impugnato una deliberazione dell'assemblea, ritenuta invalida (art. 2377 c.c.);
— adesivo, che è quello del terzo che, avendo interesse alla vittoria di una delle parti in causa, partecipa al giudizio per sostenere le ragioni di tale parte (per non subire gli effetti di una sentenza sfavorevole); per tale situazione di dipendenza processuale l'interventore ad adiuvandum non può proporre impugnazione autonoma se la parte adiuvata vi abbia rinunciato. È il caso, ad esempio, del subconduttore che interviene nella causa di sfratto iniziata dal locatore contro il conduttore-sublocatore, in quanto ha interesse ad evitare la pronuncia di sfratto, la quale avrebbe efficacia riflessa nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 1595 c.c.
L'(—) coatto su istanza di parte si ha quando una parte chiama nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende di essere garantita [Garanzia (chiamata in)].
L'(—) coatto per ordine del giudice si ha allorché questi disponga l'(—) ritenendo che il processo debba svolgersi nei confronti di un terzo al quale la causa sia comune.
Quando fra il rapporto di cui è titolare il terzo e il rapporto dedotto in giudizio esiste un nesso di pregiudizialità, l'intervento del terzo può essere strumento per un accertamento più corretto del rapporto pregiudiziale e, quindi, per una decisione della causa principale più giusta (si pensi, ad es., alla chiamata in giudizio del datore di lavoro in una causa fra lavoratore ed ente previdenziale per l'accertamento dell'esistenza del pregiudiziale rapporto di lavoro).
L'ordine non è diretto al terzo, ma alla parte che deve provvedere alla chiamata. Se la parte non ottempera mediante citazione, la causa viene cancellata dal ruolo; alla cancellazione segue, in caso di mancata riassunzione, l'estinzione del processo.
L'(—) può effettuarsi anche nel processo esecutivo [Azione (civile)].