Insider trading

Insider trading (d. comm.)
È l'uso di notizie riservate, conosciute per ragioni d'ufficio, al fine di speculare sui titoli di una società con vantaggio personale, anticipando le reazioni che si verificheranno nel mercato al momento della divulgazione.
L'abuso delle informazioni privilegiate è attualmente disciplinato, assieme alla fattispecie relativa alla manipolazione del mercato dal Titolo I-bis del T.U. 58/98, introdotto, in sostituzione del precedente Capo IV (Parte V, Titolo I, artt. 180-187bis), dalla legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) in attuazione della direttiva 2003/6/CE, al fine di adeguare l'ordinamento italiano alle norme europee per la repressione dei reati finanziari.
L'attuale testo dell'art. 181 del T.U. finanziario riconduce al concetto di informazione privilegiata ogni informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
Nella medesima disposizione, poi, viene specificato quando una informazione rivesta carattere preciso (3 comma), precisandosi ulteriormente che è suscettibile di influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari quella informazione che, se resa pubblica, presumibilmente sarebbe utilizzata da un investitore ragionevole quale elemento su cui fondare le proprie decisioni di investimento (4 comma).
La nuova normativa prevede un inasprimento delle sanzioni penali (con reclusione da uno a sei anni e multa da 20 mila a 3 milioni di euro) a carico di chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale della stessa, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
— acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni di cui è in possesso;
— comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
— raccomanda o induce altri, sulla base delle stesse informazioni, al compimento di talune operazioni tra quelle indicate.
Accanto alle sanzioni penali, sono previste sanzioni amministrative irrogate direttamente dall'autorità di vigilanza sulla borsa.
Ampi e significativi sono i poteri di vigilanza riconosciuti alla Consob, così come penetranti appaiono i poteri istruttori ad essa attribuiti per avviare indagini e disporre l'eventuale applicazione di sanzioni, non solo nei confronti dei propri soggetti vigilati, ma più in generale nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti.
È prevista, infine, la responsabilità oggettiva dell'ente emittente.