Indebito

Indebito [pagamento dell'] (d. civ.)
Il pagamento dell'(—) è l'atto con cui taluno esegue un pagamento non dovuto. Esso dà luogo ad un'obbligazione di restituzione. La prestazione, in particolare, può consistere nel versamento di una somma di danaro, nella dazione di una cosa, etc.
In ogni caso, il diritto alla ripetizione non è riconosciuto quando la prestazione non dovuta costituiva, anche da parte del solvens, offesa al buon costume.
Circa il contenuto dell'obbligo di restituzione questo varia a seconda che l'accipiens sia in buona o mala fede [Buona fede] ovvero sia un incapace. In quest'ultimo caso, è tenuto alla restituzione soltanto nei limiti in cui ciò che ha ricevuto sia stato rivolto in suo vantaggio o arricchimento (art. 2039 c.c.).
() oggettivo
Si ha (—) oggettivo quando si adempie un debito che non esiste, ovvero un debito cui si è tenuti, ma ad una persona che non ha diritto a ricevere il pagamento (cd. indebito soggettivo ex latere accipientis).
In tal caso, per la restituzione è necessario e sufficiente che il solvens fornisca la prova di aver eseguito una prestazione oggettivamente non dovuta, per inesistenza di un qualunque titolo idoneo a giustificarla sul piano causale, ovvero dovuta, ma non al soggetto nei cui confronti è stata effettuata.
() soggettivo
Si ha (—) soggettivo quando un soggetto che non è debitore paga ad un creditore quanto a costui è dovuto da un terzo (cd. indebito soggettivo ex latere solventis).
In questa ipotesi, per la restituzione, la legge (art. 2036 c.c.) richiede che il solvens abbia pagato in base ad un errore scusabile, cioè non dipendente da omissione di diligenza, anche in grado minimo.