Giurisdizionale

Giurisdizionale [funzione] (d. cost.)
È una delle tre funzioni tipiche con cui si esplica la sovranità dello Stato; consiste nella potestà, pubblica ed autonoma, volta a garantire la concreta applicazione delle norme dell'ordinamento giuridico.
Essa è attribuita a particolari organi dello Stato che costituiscono, nel loro complesso, il potere giudiziario.
L'esercizio della funzione (—) presuppone l'esistenza di una controversia sull'applicazione del diritto, sorta o per l'incertezza sulle norme giuridiche regolanti una data situazione, o per il rifiuto di un soggetto di osservare tali norme.
Scopo della funzione (—) è quello di dichiarare il diritto da applicare nella situazione controversa e di costringere chi rifiuti di assoggettarvisi ad osservarlo.
L'ordinamento italiano ripartisce la funzione giurisdizionale fra più ordini distinti. Si parla allora di:
— giurisdizione ordinaria [Giudice (ordinario)]: è esercitata per tutte le controversie da magistrati ordinari, istituiti e regolati secondo le norme sull'ordinamento giudiziario e soggetti amministrativamente al Consiglio superiore della Magistratura;
 giurisdizioni speciali [Giudice (speciale)]: sono quelle che si occupano di particolari controversie, secondo un criterio di specializzazione, richiesto dalla natura tecnica di esse.
All'interno delle giurisdizioni speciali, si distinguono:
— la giurisdizione amministrativa, è competente per tutte le controversie che insorgono tra pubbliche amministrazioni, o tra pubbliche amministrazioni e privati, relative a rapporti di diritto amministrativo, salvo che si controverta sull'esistenza di diritti soggettivi (in tal caso la controversia è di competenza del giudice ordinario civile, tranne nei casi di giurisdizione esclusiva). È esercitata dai Tribunali amministrativi regionali (T.A.R.) e dal Consiglio di Stato [Giudice (amministrativo)];
— la giurisdizione contabile: è esercitata esclusivamente dalla Corte dei Conti, nelle controversie concernenti il contenzioso contabile, la responsabilità civile dei dipendenti nei confronti della pubblica amministrazione, la materia pensionistica;
— la giurisdizione in materia di acque pubbliche: le controversie concernenti le acque pubbliche (cd. demanio pubblico) sono attribuite alla competenza di appositi organi giurisdizionali, i Tribunali regionali delle acque pubbliche, e, in secondo grado, al Tribunale superiore delle acque pubbliche;
 la giurisdizione militare: è esercitata dai tribunali militari, previsti dall'art. 1033 Cost. Essi svolgono giurisdizione penale limitata ai reati militari commessi da soggetti appartenenti alle forze armate;
— la giurisdizione tributaria: è affidata alle Commissioni tributarie regionali con sede nel capoluogo di ogni Regione ed alle Commissioni tributarie provinciali.
Ricordiamo inoltre la giurisdizione ecclesiastica: la L. 121/1985, in esecuzione dell'accordo del 1984, ha riconosciuto alla Chiesa libertà di giurisdizione in materia ecclesiastica.