Collaborazione coordinata e continuativa

Collaborazione coordinata e continuativa (d. lav.)
Fattispecie di rapporto di lavoro atipica (ora sostituita dal lavoro a progetto dal D.Lgs. 276/03, c.d. legge Biagi: caratterizzata dalla continuità, dalla coordinazione con l'organizzazione lavorativa del committente, dalla collaborazione all'attività di questi e dalla prevalenza del lavoro personale.
Le prestazioni di lavoro svolte nella forma della (—) sono state individuate dalla dottrina nella parasubordinazione, termine che indica la natura ibrida di tali rapporti di lavoro, di natura autonoma dal punto di vista tecnicogiuridico, ma molto vicina al lavoro subordinato dal punto di vista socio-economico (si riscontra frequentemente una forte dipendenza del lavoratore parasubordinato dal committente).
A far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. 276/2003 (24 ottobre 2003), i rapporti di (—) possono essere instaurati solo nella forma del lavoro a progetto con l'obbligo di ricondurre l'attività lavorativa che il collaboratore deve svolgere ad uno specifico progetto o programma di lavoro: esiste quindi un divieto di (—) generiche (mancata individuazione di un progetto) e indeterminate nei tratti essenziali (durata del rapporto, pause, diritto del collaboratore etc.).
Qualora si dovesse contravvenire a tale divieto, scatterebbe una presunzione di subordinazione sì che il rapporto di lavoro sarebbe considerato come di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto, salvo prova contraria fornita in giudizio dal committente.
Non tutti i rapporti di (—) devono essere ricondotti però alla forma del lavoro a progetto in quanto non esiste una coincidenza assoluta tra questo e parasubordinazione. Infatti l'art. 61 D.Lgs. 276/2003 esclude tale tipo contrattuale in alcuni casi specifici.