Buon costume

Buon costume (d. civ.; d. cost.; d. pen.)
() quale interesse tutelato dal diritto civile
Il (—) rileva ai fini della illiceità del negozio giuridico [Illegalità del negozio]; infatti, il negozio è illecito quando la causa (art. 1343 c.c.), il motivo determinante e comune (art. 1345 c.c.), l'oggetto (art. 1446 c.c.) o, ancora, la condizione (art. 1354 c.c.) sono illeciti, cioè contrari a norme imperative, all'ordine pubblico o al (—).
In particolare, la contrarietà del negozio al (—) dà luogo al negozio immorale, caratterizzato dal fatto che la prestazione effettuata in esecuzione di esso è irripetibile, ai sensi dell'art. 2035 c.c.
() quale interesse tutelato dal diritto penale
Rappresenta il bene-interesse tutelato da una particolare categoria di reati, i reati contro il (—) e la moralità pubblica, che ricomprende i delitti consistenti in offese al pudore e all'onore sessuale (artt. 519-543 c.p.).
In particolare, ai fini penali, il (—) viene definito come abitudine di vita conforme ai precetti di morale, di decenza, di etichetta e di cortesia.
In seguito alle modifiche apportate dalla L. 66/1996, che ha più opportunamente collocato i reati contro la libertà sessuale nell'ambito dei delitti contro la persona, costituiscono delitti contro il buon costume gli atti osceni e il reato di pubblicazioni e spettacoli osceni.
() quale principio generale
Rappresenta il complesso dei principi di etica sociale e della morale comune (cd. moralità media o senso morale) richiamati dalla Costituzione, dai codici e dalle leggi come norme di chiusura.
Costituisce un limite posto dal costituente alla libertà di culto (art. 19 Cost.) e di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) a tutela del pudore e della pubblica decenza contro le oscenità.
È una nozione variabile a seconda delle circostanze di tempo e di luogo, e non può essere circoscritta alla sola sfera della morale sessuale.