Bilancio

Bilancio (d.comm.)
() consolidato (d. comm.)
È il documento contabile che deve essere redatto nei casi in cui esistono situazioni di controllo tra due o più imprese, per descrivere l'andamento composito della gestione del gruppo societario [Gruppo (di società)] costituito dalla società controllante e dalle società controllate. Il (—) deve essere predisposto dagli amministratori dell'impresa controllante e la sua struttura è rivolta a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico del complesso delle imprese controllate e della controllante.
() dello Stato (d. amm.)
Documento contabile in cui vengono indicati gli elementi attivi e passivi relativi ad un determinato periodo di tempo, ovvero documento che rappresenta sotto forma di previsione, i risultati di una serie di operazioni che saranno effettuate in un determinato periodo, detto esercizio finanziario. Il (—) assolve alle seguenti funzioni:
— politica, perché l'approvazione del (—) da parte delle Camere è espressione della ratifica parlamentare alle scelte operate dal Governo;
 contabile, perché è la traduzione in termini numerici del programma del potere esecutivo;
— giuridica, perché la legge di approvazione del (—) autorizza alle erogazioni ed agli esborsi in essa contemplati (art. 81 Cost.);
— economica, in quanto costituisce uno strumento attraverso cui lo Stato influenza l'economia nazionale.
Rispetto al periodo considerato, il (—) può essere:
— preventivo: si riferisce all'esercizio finanziario successivo a quello in cui esso viene redatto. Contiene l'indicazione delle entrate che si prevede di realizzare e delle spese che si ipotizza di sostenere nell'esercizio finanziario non ancora iniziato;
— consuntivo: è relativo all'esercizio già concluso e contiene l'indicazione delle entrate effettivamente realizzate e delle spese effettivamente sostenute in tale periodo.
() di esercizio (d. comm.)
È il documento contabile che deve rappresentare, con chiarezza ed in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il (—) assolve fondamentalmente a due funzioni:
— illustra, al termine di ogni esercizio, il valore del patrimonio sociale: tale funzione è rivolta principalmente ai terzi creditori della società, per i quali la sola garanzia è offerta dal patrimonio sociale;
— indica gli utili distribuibili al termine dell'esercizio: tale funzione, invece, è preordinata al soddisfacimento degli interessi degli azionisti.
Oltre al (—) (da redigere una volta all'anno, alla chiusura dell'esercizio sociale che normalmente coincide con la fine dell'anno solare) sono pure previsti altri tipi di bilancio:
— bilancio di apertura: redatto al momento della costituzione della società (art. 2217 c.c.);
— bilanci straordinari: redatti in particolari momenti della vita della società (es.: fusione, liquidazione).
La redazione del (—) risulta dalla collaborazione di tutti e tre gli organi sociali:
— gli amministratori [Amministratori (di società)] redigono un progetto di (—) e lo comunicano al collegio sindacale, insieme con la relazione sull'andamento della gestione sociale e con i documenti giustificativi;
— il collegio sindacale, il quale redige, a sua volta, una relazione in cui formula proposte ed osservazioni sul progetto di (—) e riferisce all'assemblea sull'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, facendo proposte circa l'approvazione. Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile;
— infine l'assemblea ordinaria [Assemblea dei soci] delibera sul progetto di (—) e, se lo approva, delibera anche sulla distribuzione degli eventuali utili ai soci.
Qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, l'art. 2433 dispone che la distribuzione degli utili è in ogni caso rimessa all'assemblea convocata a norma dell'art. 2364bis, 2 comma.
Il (—) deve essere redatto secondo i principi fondamentali della verità, della chiarezza, della precisione e della prudenza.
Per la violazione di tali principi gli amministratori sono penalmente responsabili (art. 2621 c.c.). Il D.Lgs. 127/91 ha profondamente modificato la disciplina del codice civile in materia di (—) di società di capitali, dando attuazione alla IV Direttiva CEE n. 78/660 in tema di armonizzazione comunitaria dei conti annuali. Ulteriori modifiche sono state di recente apportate dalla riforma del diritto societario (D.Lgs. 17-1-2003, n. 6).
() in forma abbreviata (d. comm.)
Per società di non rilevanti dimensioni è possibile redigere un (—). La semplificazione rispetto al bilancio ordinario [Bilancio (d'esercizio)] riguarda: lo stato patrimoniale, nel quale devono essere ricomprese solo le voci contrassegnate dalle lettere maiuscole e dai numeri romani previste all'art. 2424 c.c.; la nota integrativa, nella quale possono essere omesse diverse indicazioni richieste dagli artt. 2426 e 2427 c.c.; il conto economico.
Con la riforma societaria del 2003 si è provveduto ad operare un ampliamento delle semplificazioni di carattere strutturale di cui possono beneficiare la società che sono abilitate a redigere il (—).
Alla luce del nuovo testo dell'art. 2435bis c.c., pertanto, le società possono redigere il (—) quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:
— totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
— ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
— dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Tali società sono tenute a redigere il bilancio in forma ordinaria qualora per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti sopra indicati.
Legge di () (d. cost.)
È un documento contabile contenente l'indicazione delle entrate e delle spese dello Stato, relativa ad un periodo determinato, detto anno finanziario.
Oltre alla evidente ed indiscutibile funzione economica, il (—) possiede anche una funzione politica, concernente il rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo, e giuridica, in quanto rappresenta una autorizzazione preventiva delle spese concessa dal Parlamento all'organo esecutivo.
Il disegno di legge di approvazione del (—) deve essere presentato alle Camere entro il 30 settembre (L. 208/1999) ed approvato, seguendo la normale procedura di formazione della legge, entro il 31 dicembre.
Al fine di ovviare alla lunghezza delle procedure per l'approvazione del (—) è stata istituita, presso entrambe le Camere, la sessione di (—), durante la quale le assemblee sospendono ogni attività legislativa che comporti modificazioni dell'equilibrio finanziario.
La legge di approvazione del (—) non può essere sottoposta a referendum abrogativo.
Secondo quanto dispone l'art. 813 Cost., inoltre, essa non può introdurre nuovi tributi e nuove spese, configurandosi, pertanto, come una legge solo formale. Per questo motivo il legislatore (L. 468/1978) ha introdotto lo strumento della legge finanziaria, attraverso la quale possono essere modificate le entrate e le spese previste dal (—) a legislazione vigente ed in questo modo adeguarle a nuove esigenze ed obiettivi.
Se, entro la scadenza di fine anno, il Parlamento non riesce ad approvare il (—) può, sempre con legge, autorizzare l'esercizio provvisorio per non più di quattro mesi (art. 81 co2 Cost.).