Autodifesa

Autodifesa (d. pen.)
All'imputato/indagato nel corso del procedimento penale è garantita in ogni momento la c.d. difesa tecnica [Difesa (diritto di)] a mezzo di un difensore di fiducia o di ufficio [Difensore] che assista l'inquisito nelle udienze od al momento del compimento di atti garantiti da parte della A.G. L'imputato, però, può difendersi personalmente, senza la mediazione del difensore (c.d. autodifesa), sia nel corso delle indagini (v. art. 121, che consente la presentazione di memorie e richieste all'A.G., in ogni stato e grado del procedimento; art. 374, c.p.p. che consente all'indagato di presentarsi spontaneamente al P.M. per rendere dichiarazioni; art. 3507, che consente all'indagato di rendere spontanee dichiarazioni alla P.G., anche in assenza del difensore); sia nel corso del giudizio (art. 494, che consente all'imputato di rendere nel dibattimento spontanee dichiarazioni in ogni stato di esso).