Archiviazione

Archiviazione (d. proc. pen.)
Al termine delle indagini preliminari il P.M. può esercitare l'azione penale mediante la formulazione dell'imputazione (art. 405), oppure può chiedere l'(—), cioè la chiusura del procedimento penale senza formulare accuse. Presupposto di essa è l'infondatezza della notitia criminis (artt. 408 e 125 disp. att. c.p.p.) o la concreta non esercitabilità dell'azione penale per difetto di una condizione di procedibilità, per l'esistenza di una causa di estinzione del reato (art. 411) o per la mancata identificazione dell'autore di esso (art. 415).
Un'ulteriore ipotesi di (—) è stata di recente introdotta dalla L. 20-2-2006, n. 46 che, modificando il testo dell'art. 405 c.p.p., ha previsto l'obbligo per il P.M. di richiedere l'() ove la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul provvedimento del giudice in merito alla richiesta di una misura cautelare personale [Misure (cautelari)], abbia ritenuto la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non siano stati successivamente acquisiti ulteriori elementi di prova a carico.
La richiesta di (—) è notificata a cura del P.M. alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di voler essere informato. Molto si discute in dottrina ed in giurisprudenza sulla qualifica di persona offesa (e del diritto di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione) nei reati contro la pubblica amministrazione, nei reati di falso e nei reati contro l'amministrazione della giustizia. Secondo il più recente orientamento si tratta di reati plurioffensivi e pertanto titolare del diritto di essere avvisato è anche la persona fisica in concreto danneggiata dal reato.
L'(—) è sottoposta alla verifica e al vaglio del G.I.P., spettando al P.M. solo un potere di richiesta. In presenza di tale richiesta il G.I.P. può accoglierla pronunciando decreto motivato di (—), senza particolare formalità. Qualora, invece, vi sia l'opposizione della persona offesa o il G.I.P. ritenga opportuno un più approfondito vaglio della richiesta del P.M., fissa un'apposita udienza e procede in camera di consiglio (art. 127).
In tale sede il G.I.P. può accogliere la richiesta di (—) emettendo ordinanza e non decreto; può disporre il compimento di ulteriori indagini da parte del P.M.; può, infine, rigettare la richiesta di (—) e disporre che il P.M. formuli l'imputazione chiedendo il rinvio a giudizio.
Il provvedimento di (—) non impedisce la riapertura delle indagini preliminari in presenza dell'esigenza di nuove investigazioni, previo decreto motivato del G.I.P. (art. 414).
A seguito dell'intervento della L. 16-12-1999, n. 479 (artt. 15 e 17) è previsto che il provvedimento di (—) sia notificato alla persona sottoposta alle indagini qualora sia stata applicata nei suoi confronti la custodia cautelare (art. 409) nonché che il P.M. notifichi all'indagato avviso della conclusione delle indagini preliminari qualora non debba formulare la richiesta di (—) (art. 415bis).
() probatoria
Dispone l'art. 125 disp. att. c.p.p. che il P.M. chiede l'archiviazione quando ritiene infondata la notizia di reato, perché gli elementi di prova acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Dalla formulazione della norma si evince che l'archiviazione viene chiesta non solo in presenza positiva dell'infondatezza della notitia criminis, ma anche quando l'insufficienza o contraddittorietà delle fonti di prova raccolte non consente al P.M. di prevedere di poter sostenere con esito positivo l'accusa in dibattimento. In tal caso si parla di archiviazione probatoria, determinata cioè dalla mancanza od insufficienza delle fonti di prova d'accusa.