Apertura di credito

Apertura di credito [contratto di]
È il contratto (detto anche fido o affidamento) con cui una banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per un certo periodo di tempo, o anche a tempo indeterminato, verso il corrispettivo di una provvigione (artt. 1842 ss. c.c.).
L'(—) è un contratto consensuale, oneroso (perché l'accreditato è tenuto al pagamento di una provvigione), a prestazioni corrispettive, di credito (perché la banca ha l'obbligo di prorogare nel tempo la restituzione delle somme accreditate), ad esecuzione continuata, a forma libera.
A seguito dell'utilizzazione del denaro l'accreditato deve restituire le somme prelevate con gli interessi stabiliti contrattualmente.
L'(—) può essere:
— semplice, quando l'accreditato può utilizzare il credito una sola volta anche se con più prelievi parziali;
— in conto corrente, quando l'accreditato può utilizzare più volte il credito, e con successivi versamenti ripristinare la disponibilità per utilizzarla ancora;
— allo scoperto, quando la restituzione della somma utilizzata è assicurata esclusivamente dal patrimonio dell'accreditato;
— garantita, quando la concessione di credito è subordinata al rilascio di garanzie reali o personali [Anticipazione bancaria].