Adozione

Adozione
Istituto tipico del diritto di famiglia che, accanto all'affidamento consente di instaurare un rapporto sotto molti aspetti simile a quello che lega genitori e figli.
Con l'(—) si costituisce, fra adottante e adottato, un rapporto di parentela legale e non naturale, dal momento che manca il vincolo di sangue.
() dei minori
È predisposta in situazioni di abbandono permanente [Stato (di abbandono del minore)], che si concreta nella mancanza di assistenza morale e materiale al minore da parte dei genitori o dei soggetti tenuti a provvedervi. Tale situazione determina lo stato di adottabilità, che è dichiarato d'ufficio dal tribunale dei minorenni.
Possono presentare domanda di (—) al Tribunale per i minorenni persone che siano unite in matrimonio da almeno tre anni (non separate) ed abbiano almeno diciotto anni più dell'adottando, ma non oltre quarantacinque. I limiti di età possono essere derogati, qualora il tribunale riconosca che dalla mancata adozione deriverebbe al minore un danno irreparabile. Il Tribunale deve procedere alla scelta della coppia potenzialmente in grado di rispondere alle esigenze del minore, dopo aver effettuato le opportune indagini sulla idoneità ad educare, istruire e mantenere il minore.
Prima che intervenga il provvedimento definitivo di (—), è previsto un periodo di affidamento preadottivo del minore della durata di un anno. Questo ha la finalità di verificare la sussistenza dei presupposti per una idonea convivenza, in mancanza dei quali l'(—) può essere revocata.
Decorso l'anno, il Tribunale verifica la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e, con il consenso del minore ultraquattordicenne (o udito il minore ultradodicenne), valutate le informazioni raccolte ed i risultati dell'indagine, provvede all'(—) con sentenza adottata in camera di consiglio.
L'intervento dell'(—) produce i seguenti effetti:
— il minore adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti e ne assume e ne trasmette il cognome;
— cessano i rapporti giuridici tra adottato e la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.
() di maggiorenni
È riservata sostanzialmente a tutelare aspettative successorie ed è consentita alle persone che abbiano compiuto i 35 anni e che superino di almeno 18 anni l'età di coloro che intendono adottare (art. 291 c.c.).
In conseguenza dell'(—) di maggiorenni, comunque, non nasce alcun rapporto civile tra la famiglia dell'adottato e l'adottante, né tra l'adottato ed i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge. L'(—) di maggiorenni non attribuisce alcun diritto di successione all'adottante. L'adottato, invece, acquista nei confronti dell'adottante i normali diritti successori spettanti ai figli legittimi.
L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio (art. 299 c.c.).
() internazionale
La legge 31-12-1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a L'Aia il 29-5-1993) ha modificato profondamente le norme della L. n. 184 del 1983 in materia di adozione di minori stranieri, prevedendo l'istituzione di una Commissione per le adozioni internazionali (la cui composizione è stata modificata dalla recente L. 16-1-2003, n. 3), presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ed attribuendo importanti competenze ad enti non aventi scopo di lucro iscritti in un apposito albo. L'attività di questi ultimi è autorizzata dalla citata Commissione per le adozioni internazionali.